Art. 2.

      1. In caso di decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, derivato da complicazioni secondarie alla somministrazione di sangue infetto, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni.